08/10/2025
Ć prevista la possibilitĆ di aderire all'Avviso in questione ai fini dell'adeguamento della componente informatica Enti terzi del SUE anche in caso di previa partecipazione all'Avviso volto all'adeguamento delle componenti Enti terzi del SUAP. Difatti, oggetto di finanziamento per la componente Enti terzi a valere sul presente Avviso ĆØ un ristretto perimetro di interventi, individuati da AgID, a cui, cosƬ come chiarito nella Metodologia per il calcolo del contributo spettante a ciascuna amministrazione a valere sul presente Avviso, consultabile al seguente link: Metodologia_costi_semplificati_SUE_Comuni.pdf ĆØ stata applicata una "percentuale di riutilizzo del software" del 20%, 60% o 80% definita da AgID stessa.Ā
Ciò posto, si segnala che la necessità di effettuare gli interventi in oggetto, anche con riguardo agli uffici coinvolti nei procedimenti del SUE, è legata all'effettiva situazione di partenza dell'Ente, e deve essere opportunamente valutata con il fornitore della piattaforma, fermo restando il doppio divieto di finanziamento di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, come espressamente previsto dall'art 11, lett. a), dell'Avviso.
08/10/2025
Ć prevista la possibilitĆ di aderire all'Avviso in questione ai fini dell'adeguamento della componente informatica Enti terzi del SUE anche in caso di previa partecipazione all'Avviso volto all'adeguamento delle componenti Enti terzi del SUAP. Difatti, oggetto di finanziamento per la componente Enti terzi a valere sul presente Avviso ĆØ un ristretto perimetro di interventi, individuati da AgID, a cui, cosƬ come chiarito nella Metodologia per il calcolo del contributo spettante a ciascuna amministrazione a valere sul presente Avviso, consultabile al seguente link: Metodologia_costi_semplificati_SUE_Comuni.pdf ĆØ stata applicata una "percentuale di riutilizzo del software" del 20%, 60% o 80% definita da AgID stessa.Ā
Ciò posto, si segnala che la necessità di effettuare gli interventi in oggetto, anche con riguardo agli uffici coinvolti nei procedimenti del SUE, è legata all'effettiva situazione di partenza dell'Ente, e deve essere opportunamente valutata con il fornitore della piattaforma, fermo restando il doppio divieto di finanziamento di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, come espressamente previsto dall'art 11, lett. a), dell'Avviso.